1. I giudici onorari di tribunale, già in servizio quali vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano l'incarico a tempo indeterminato e comunque non oltre il settantaduesimo anno di età, a condizione che alla medesima data di entrata in vigore della presente legge:
a) abbiano concretamente svolto attività giurisdizionale durante i trienni nei quali hanno esercitato l'incarico e comunque per almeno dieci anni;
b) non esercitino né abbiano mai esercitato durante l'incarico la professione forense né altra attività retribuita;
c) siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli della magistratura e non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.
1. Ai giudici onorari di cui all'articolo 1 è corrisposto lo stipendio spettante agli uditori giudiziari.
1. L'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 1 è effettuato con apposita attestazione rilasciata dal presidente del tribunale presso cui i giudici onorari di cui al medesimo articolo 1 prestano servizio. Ad essi sono altresì estese tutte le disposizioni vigenti relative al personale non di ruolo dello Stato.